Il diritto all’oblio secondo un precedente intervento del Garante
8 Agosto 2022
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Il diritto all’oblio, ossia il diritto ad essere dimenticato, ad oggi necessita di una regolamentazione. A distanza di tanto tempo, infatti, si sente sempre il bisogno di un implemento della normativa. Il punto è cercare di trovare un equilibrio tra il diritto all’informazione e il diritto alla privacy. Proprio su questo tema è intervenuta con due sentenze la Corte di Giustizia.
Le sentenze
Molti sono stati i tentativi per regolamentare o, quantomeno, per trovare strumenti di tutela al diritto all’oblio. Tra gli altri ha avuto grande rilievo la sentenza della Corte di Giustizia europea del 2014, relativa al c.d. caso Costeja. In particolare, a partire da quella data è stato possibile richiedere la c.d. deindicizzazione, ossia “un’operazione sostanzialmente differente dalla rimozione o cancellazione di un contenuto: non lo elimina, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all’archivio in cui quel contenuto si trova”.
Nel bilanciamento, infatti, tra il diritto all’oblio e diritto all’informazione, laddove la diffusione dei dati personali sia sproporzionato rispetto all’interesse pubblico a conoscere tali notizie, le stesse potranno essere visualizzate solo ove non siano obsolete.
La Corte di Giustizia è intervenuta nuovamente rafforzando la responsabilizzazione di motori di ricerca e siti web, laddove vi sia la diffusione di notizie e informazioni personali che in qualche modo ledano i diritti fondamentali.
Quando e come è possibile vantare il diritto all’oblio
Ove si tratti di una notizia vera e corretta e che non siano oggetto di provvedimenti giurisdizionali, la stessa può essere rimossa solo per volontà del soggetto che l’ha inserita sul web, salvo che sia trascorso un certo periodo di tempo, al termine del quale, non essere più di interesse pubblico, si potrà richiedere la deindicizzazione. Invece, la notizia vera e non deindicizzata in seguito alla legittima istanza dell’interessato, può essere oggetto di deindicizzazione in seguito ad istanza dell’Autorità Garante o in seguito a provvedimento giurisdizionale.
Infine, la notizia che sia dichiarata lesiva da una sentenza definitiva potrà essere sia oggetto di deindicizzazione sia cancellata dagli archivi informatici.