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Cancellare il nome dalle sentenze penali su internet

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In una società che è sempre più condizionata dal web l’oscuramento dei dati personali, inteso come il diritto all’oblio, diventa un tema di attualità, in virtù del diritto alla privacy, volto a proteggere l’intimità, la riservatezza e l’identità dei cittadini. Il più delle volte, nelle redazioni online soprattutto inerenti a vicende giudiziarie, quando si deve pubblicare un provvedimento, la domanda che si pone è se sia possibile pubblicare i nomi dei soggetti interessati o se sia obbligatorio oscurare i dati personali. Dunque, è importante chiarire se la vigente normativa sull’oscuramento dei dati personali sia applicabile anche alle redazioni online e se queste sono tenute ad eliminare notizie da Internet.

I limiti e le modalità di anonimizzazione dei dati personali nelle sentenze

I limiti e le modalità di anonimizzazione dei dati personali nelle sentenze ed in altri provvedimenti giudiziari di qualsiasi ordine e grado sono disciplinati dall’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e dal d.lgs. 10.8.2018 n. 101. Tali decreti hanno evidenziato che l’anonimizzazione non riguarda tutti i dati come, ad esempio, la vicenda ma esclusivamente i dati che vanno ad identificare l’interessato, ovvero tutti quei dati che permettono di identificare in maniera univoca il soggetto e che l’oscuramento in questione non deve riguardare la pubblicazione della sentenza, in quanto deve essere completa ed esaustiva di tutti i dati.

Va comunque premesso che una testata online è un prodotto editoriale con una propria testata identificativa e diffuso regolarmente in rete, la cui finalità è quella di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico. È per questo che ad essa di vanno ad estendere non solo le garanzie costituzionali che tutelano la libertà di stampa e di pensiero, ma anche le disposizioni che vanno ad impedire che, con il mezzo della stampa, si commettano reati a seguito della pubblicazione di fatti e/o notizie i cui contenuti risultino diffamatori.

Cancellare il nome dalle sentenze penali su internet

La soluzione al problema di cancellare il nome dalle sentenze penali su internet si ha nell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera c del d.lgs. 10.8.2018 n. 101 (codice in materia di protezione dei dati personali). Tale decreto disciplina tutte le modalità operative attraverso le quali avviene l’anonimizzazione dei dati personali dei cittadini interessati nelle sentenze penali.

In questo modo, diventa possibile cancellare notizie da Internet. Nell’art. 52, come più volte ribadito sia dal Garante Privacy che dalla Corte di Cassazione, viene stabilito che se un cittadino vuole chiedere l’oscuramento dei suoi dati in una sentenza penale deve presentare un’istanza al giudice ed indicare i “motivi legittimi” che la giustificano (fatti non più di interesse pubblico, sentenze favorevoli al cittadino come, ad esempio, l’assoluzione, ecc.).

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