Il diritto all’oblio consiste nella possibilità per l’interessato di essere dimenticato e, dunque, di richiedere la cancellazione di informazioni personali da siti web, motori di ricerca, ma anche dai giornali.
La possibilità di ottenere piena tutela in materia di privacy è data da un’Autorità a ciò preposta, ossia il Garante della Privacy.
La vicenda
In data 1° maggio 2019 viene presentato ricorso al Garante da un soggetto che lamentava preliminarmente la mancata risposta alla propria istanza inviata al titolare ai sensi degli artt. artt. 17 e 21 del Regolamento in materia di Privacy e, pertanto, chiedeva di ordinare a GEDI News Network in qualità di editore de “lastampa.it” di cancellare i propri dati personali dall’articolo dalla società pubblicato ovvero «di pubblicarli solo in forma anonima».
In particolare, il reclamante asseriva che l’articolo si riferisse a fatti risalenti, dunque non più attuali, e pregiudizievoli. Difatti, i fatti risalivano all’anno 1998 e non venivano raccontati successivi sviluppi, atteso che, nel frattempo, l’imputazione a suo carico (appropriazione indebita aggravata) era stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Suprema Corte di Cassazione.
La decisione dell’Autorità
Preliminarmente, il Garante evidenziava che “in relazione a notizie di cronaca giudiziaria risalenti nel tempo, come quella in esame, l’interessato ha diritto all’aggiornamento e/o integrazione della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l’evoluzione della vicenda» (Cass. n.5525/2012), ma che, d’altra parte, tali sviluppi non risultano essere stati documentati al titolare del trattamento (né all’Autorità), neanche successivamente alla disponibilità resa dal titolare medesimo di provvedervi e che non si può, allo stato degli atti imputare a quest’ultimo alcuna inadempienza in tal senso; ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità”.
Tuttavia, l’Autorità riteneva fondato il reclamo con riferimento alla responsabilità della società, in quanto avrebbe dovuto adottare le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e tutelare i diritti degli interessati.
A tal fine il Garante adottava nei confronti di GEDI News Network S.p.A., una specifica ordinanza-ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, lett. b) del Regolamento.
Al contrario, però, rigettava il reclamo in merito alla richiesta di rimozione di informazioni personali poiché “le finalità perseguite dal titolare, riconducibili all’esercizio della libertà di espressione e di informazione e, pertanto, la necessità di assicurare in questo ambito il relativo bilanciamento con il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali” si ritenevano maggiormente tutelabili.