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Cancellare notizie da Google: il ruolo dell’archivio

Una questione interessante rispetto al diritto all’oblio ed alla rimozione di contenuti lesivi dal web riguarda la titolarità del contenuto presumibilmente pregiudizievole in capo ad una testata giornalistica. Più precisamente, il soggetto al quale viene richiesta la rimozione dei link pregiudizievoli o URL obsoleti, deve compiere una valutazione basata sul contemperamento di due fondamentali diritti: quello all’oblio del soggetto che si ritiene leso e quello di cronaca vantato dalla collettività.

Il diritto all’oblio implica infatti il diritto ad essere dimenticati e trova tutela nell’art. 17 del Regolamento (UE) nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, anche definito con l’acronimo di GDPR.

I motori di ricerca lo hanno recepito attraverso la richiesta di rimozione di risultati di ricerca ai sensi della legislazione europea. La norma stabilisce una serie di motivazioni alla presenza delle quali l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ritardo.

La questione e la previsione giurisprudenziale

Ad offrire lo spunto per la questione è stato il caso di un ricorrente, il quale insoddisfatto della decisione del giudice di primo grado che aveva imposto la sola deindicizzazione di un articolo relativo ad un proprio congiunto ritenuto lesivo dell’immagine, chiedeva la cancellazione di quel contenuto dall’archivio storico del giornale. La Corte di Cassazione con ordinanza nr. 7559 del 2020 stabilisce che oltre alla deindicizzazione del link o dei dati contestati dalle relative query di ricerca, ulteriore conseguenza da prendere in considerazione è l’eventuale conservazione dei dati negli archivi giornalistici.

Si tratterà, dunque, di effettuare un bilanciamento tra diritto all’oblio e liceità dell’archiviazione online di articoli giornalistici per fini storici con l’esigenza di garantire un aggiornamento e una modifica delle vicende di cui si racconta in relazione agli ulteriori e diversi sviluppi che il fatto assumerà.

In particolare, il Supremo Consesso non valutava violato il diritto all’oblio nel contemperamento con il diritto di cronaca.

Altresì, con riferimento al trascorrere del tempo, la Corte non ritiene tale elemento quale fattore determinante per il venir meno dell’interesse storiografico della vicenda di cronaca, criterio che, se opzionato comporterebbe la non pertinenza di scopo di ogni archivio di stampa, cartaceo o informatico che sia.

La soluzione ritenuta idonea dal giudice di legittimità su questo particolare caso di accesso al diritto all’oblio era quella di deindicizzare i dati personali dell’interessato da un lato e di aggiornare spontaneamente l’articolo in questione da parte Società editrice dall’altro.

Conclusione

Con la decisione di cui si è detto, risulta evidente che il diritto all’oblio, coincidente con il diritto a veder eliminati i link e i contenuti pregiudizievoli per l’interessato, ne esce limitato nelle ipotesi in cui il trattamento dei dati sia necessario ai sensi dell’art. 17, par. 3 lett. d)  “ai fini a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’art. 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento”.

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