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Cancellare notizie da Google nel 2022 con la nuova Legge Cartabia

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Con la ricezione dell’art. 17 del GDPR rubricato “diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)”, viene stabilito che “ha diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali”. In particolare, il diritto de quo  è attivabile quando:

Cos’è il diritto all’oblio

L’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) definisce il diritto all’oblio come il diritto alla cancellazione dei propri dati personali. Dunque, l’articolo de quo garantisce la rimozione e la non diffusione sui siti web, motori di ricerca o altre piattaforme pubbliche o private di informazioni che possono costituire un precedente pregiudizievole dell’onore di una persona. Perché si possa richiedere la cancellazione delle informazioni personali dal web è necessario che vengano integrati determinati presupposti.

Il considerando 65 specifica, inoltre, che “[…] l’interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati […].”

Nell’ambito del diritto all’oblio rientra la c.d. deindicizzazione, ossia l’attività volta ad impedire che il contenuto venga trovato tramite motori di ricerca esterni, non tramite quello interno del servizio stesso.

Proprio sul punto è intervenuta la Riforma Cartabia.

Diritto all’oblio: le novità della riforma

L’approvazione della cosiddetta Riforma Cartabia (legge 27. Settembre 2021, n. 134) ha ridotto il bilanciamento tra il diritto all’oblio vantato dal soggetto interessato a vedere rimossi i dati personali e il diritto all’informazione proprio del pubblico in generale. Invero, la predetta riforma ha reso la tutela del diritto all’oblio assoluta, laddove a seguito della conclusione di un procedimento penale favorevole per l’imputato.

Tuttavia, anche ove vi sia una condanna o una sentenza sfavorevole, l’interessato potrà richiedere ugualmente la deindicizzazione dei contenuti lesivi, stando a quanto previsto dall’art 17 del GDPR. In casi del genere, andrà accertata o l’insussistenza dell’interesse pubblico alla circolazione dalla notizia o acclarato il trascorrere di un lasso di tempo sufficiente a definire non più rilevante o attuale la notizia. Di tal che, valutate tali circostanze, si potrà procedere alla rimozione delle informazioni personali, in quanto ritenute non più necessarie.

La deindicizzazione ai sensi dell’art 17 del GDPR

Nulla dice la riforma in merito al mondo dell’editoria e del giornalismo. Invero, si ritiene persistere la previsione precedente alla riforma. Dunque, i responsabili di testate giornalistiche online potranno continuare a conservare e rendere accessibili sui propri siti web notizie su procedimenti penali passati, anche in caso di archiviazione, assoluzioni, non luogo a procedere.

A riguardo, l’art. 17 GDPR prevede che l’interessato potrà richiedere la deindicizzazione dei contenuti e dei dati personali direttamente al titolare del trattamento. In tal modo, è sancita è concesso al privato esercitare direttamente il diritto all’oblio. Laddove, tuttavia, vi sia un inadempimento o un diniego è prevista la possibilità di rivolgersi al Garante e anche, eventualmente, all’autorità giudiziaria.

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