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Cancellare notizie da Internet: i provvedimenti del Garante

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Photo by succo

Il diritto all’oblio è un tema che fa spesso discutere, per cui ciascuno tenta di dare una propria interpretazione. In teoria, grazie a questo diritto, ogni cittadino europeo ha la possibilità di chiedere di cancellare notizie da Google o da qualsiasi altro motore di ricerca, collegate a vicende che lo riguardano. A fare chiarezza, però, ci sono i provedimenti del Garante Privacy, che si è pronunciato in merito alla questione di cancellare notizie da Internet.

I provvedimenti del Garante Privacy

In questo articolo di oggi, analizziamo due provvedimenti del Garante Privacy relativi al diritto all’oblio.

Provvedimento del 22 dicembre 2016

Nel provvedimento del 22 dicembre 2016, una cittadina ha chiesto la rimozione di alcuni URL a diverse testate giornalistiche, in merito ad articoli che fanno riferimento al suicidio del marito avvenuto in data 6 ottobre 2015. Trattandosi di fatti risalenti al 2015 riferiti ad un suicidio e tenuto conto che il defunto era un privato cittadino privo di alcun ruolo pubblico, la relativa notizia avrebbe ormai esaurito i propri effetti in termini di esercizio del diritto di cronaca.

Una volta pervenuta la richiesta, sia Google, sia la maggior parte dei quotidiani online hanno provveduto a deindicizzare la notizia, ad eccezione di Nearco s.r.l.. Questo è avvenuto poiché la copia del ricorso e dell´invito ad aderire alle richieste era stata inviata al medesimo una prima volta attraverso raccomandata A/R del 9 settembre 2016, restituita al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto”. Gli stessi atti sono stati successivamente trasmessi via posta elettronica certificata consegnata in data 27 settembre 2016.

La mail era stata accompagnata dalla proroga del termine per la conclusione del procedimento e consegnata in data 28 novembre 2016. Il Garante Privacy ha preso atto che Nearco s.r.l. non ha fornito alcun riscontro entro il termine stabilito e, per questo motivo, è stato avviato nei suoi confronti un autonomo procedimento sanzionatorio, dichiarando ammissibile il ricorso nei suoi confronti.

Provvedimento del 15 giugno 2017

Nel provvedimento del 15 giugno 2017, un cittadino ha chiesto di rimuovere informazioni personali da Google, in relazione ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto più di sedici anni fa. Il reclamante, nello specifico, ha lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione dalla perdurante diffusione in rete di articoli riferiti ad una notizia non aggiornata ed ormai risalente nel tempo.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile da Google in quanto, contrariamente a quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014, gli URL vengono restituiti come risultati di ricerca unicamente utilizzando criteri ulteriori rispetto al solo nome e cognome dell’interessato.

Contrariamente a quanto affermato da Google, il Garante Privacy ha rilevato che l’URL risulta collegato ad un articolo riferito esclusivamente ad una vicenda giudiziaria, risalente ad oltre sedici anni fa, in ordine alla quale il ricorrente ha subito una condanna penale. Inoltre, sulla base della documentazione prodotta dal medesimo, non risulta più rispondente alla situazione attuale. Per questo motivo il reclamo è stato ritenuto fondato.

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