Il diritto all’oblio è quel diritto riconosciuto ai cittadini di eliminare notizie personali da internet. Al fine di poter esercitare tale diritto è necessario presentare una richiesta ai motori di ricerca e, in caso di rifiuto, è possibile presentare ricorso al Garante Privacy. Quest’ultimo, solo nel caso in cui ci siano i presupposti, provvederà a ribaltare la situazione ordinando al motore di ricerca di deindicizzare i contenuti oggetto del reclamo. A tal proposito oggi analizzeremo il provvedimento n. 116, emesso dal Garante Privacy.
La vicenda
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, attraverso il Provvedimento n. 116, ha rigettato il reclamo di un interessato che chiedeva di cancellare notizie da internet, più precisamente un articolo che lo riguardava, contenuto all’interno di un archivio online di un quotidiano. L’interessato in particolare lamentava inizialmente la mancata risposta del quotidiano alla sua richiesta di diritto all’oblio, inviata ai sensi degli art. 17 e 21 del GDPR, motivo per cui si è successivamente rivolto al Garante Privacy.
L’articolo oggetto del reclamo era collegato ad una vicenda giudiziaria che lo vedeva coinvolto nel 1998, ed in virtù del lasso di tempo trascorso, secondo il reclamante, doveva essere considerata superata e non più di attualità, soprattutto in virtù del fatto che il processo terminò in prescrizione.
Il motivo del reclamo, sostanzialmente, atteneva alla circostanza che, nonostante l’URL dell’articolo fosse già stato deindicizzato da parte del quotidiano online, il suo contenuto era comunque consultabile liberamente attraverso l’archivio storico della testata. Secondo l’editore, invece, non poteva essere riconosciuta in questo caso l’istanza di rimozione, in quanto travalicava i limiti del diritto alla cronaca, in funzione agli archivi storici giornalistici.
Il provvedimento del Garante
Una volta analizzata tutta la documentazione inviata da entrambe le parti coinvolte, il Garante ha rilevato che gli sviluppi giudiziari non risultano documentati dall’interessato e neanche successivamente alla disponibilità resa dal Titolare medesimo di provvedervi. In considerazione di questo fatto, L’Autorità non ha ritenuto possibile contestare, da parte dell’editore, un’inadempienza in merito al mancato aggiornamento della vicenda giudiziaria.
L’istante, infatti, non ha fornito nessuna prova documentale in merito alla presunta prescrizione dell’imputazione né, tanto meno, risultava che fosse stata presentata una richiesta di aggiornamento della notizia all’editore. Il Garante Privacy ha, inoltre, voluto sottolineare la liceità della pubblicazione originaria della vicenda nell’ambito del diritto di cronaca giornalistica, in quanto corrispondente all’interesse pubblico alla conoscibilità della notizia, motivo per cui il reclamo è stato ritenuto infondato.