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Come contestare l’assegnazione di un nome a un dominio

Se ti è capitato di trovarti in una controversia per l’assegnazione di un nome ad un dominio e di non sapere cosa fare, ti basterà seguire questo articolo e in pochi semplici passi potrai procedere alla tua contestazione.

Il Registro dell’Anagrafe dei domini, alla sezione “Gestisci il tuo .it”, offre tutte le informazioni utili sulle procedure che si possono aprire per risolvere una controversia per l’assegnazione di un nome a dominio.

Contestazione del dominio 

Potrebbe capitarti di essere coinvolto in una controversia per l’assegnazione di un dominio. Per risolvere tali dispute il Registro.it offre agli utenti interessati ad un determinato dominio lo strumento dell’opposizione per ottenere il proprio diritto.

Nel momento in cui viene aperta la procedura di opposizione, l’assegnazione del dominio resta in stand-by finché perdura lo stato di controversia e il soggetto promotore vanterà un diritto di prelazione sull’eventuale nuova assegnazione.

Per attivare la procedura sarà necessario trasmettere al sito dell’Anagrafe dei domini una richiesta scritta contenente: le generalità del mittente, il nome a dominio oggetto dell’opposizione, le motivazioni e i diritti che si presumono lesi.

Il Registro.it mette a disposizione degli utenti due modelli da compilare per avanzare la propria richiesta e sono uno per i soggetti persone fisiche e l’altro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’opposizione dovrà essere rinnovata per non più di due volte, tramite raccomandata, ogni 180 giorni, salvo che vi sia un giudizio, un arbitrato o una procedura di riassegnazione in corso, mediante altrettanti due moduli (Rinnovo opposizione per persona fisica e Rinnovo opposizione per soggetti diversi da persona fisica).

L’apertura dell’opposizione non permette di ottenere automaticamente il dominio già registrato da un altro soggetto, ma consente l’accesso a due procedure – alternative al ricorso alla magistratura – per la risoluzione della controversia: l’arbitrato irrituale e la procedura di riassegnazione.

Arbitrato

La procedura per arbitrato consente di affidare ad un collegio di arbitri la risoluzione dell’opposizione, anziché ricorrere alla magistratura ordinaria. Gli arbitri che compongono il Collegio arbitrale sono esperti in materia di assegnazione di domini .it. Per poter accedere a questa procedura il Registrante dovrà sottoscrivere la clausola arbitrale.

Il sito mette anche a disposizioni le seguenti voci: 

-Elenco degli arbitri 

-Decisioni arbitrali 

-Lettera di nomina arbitro (persona fisica) 

-Lettera di nomina arbitro (soggetti diversi da persona fisica) 

-Clausola arbitrale persona fisica 

-Clausola arbitrale soggetti diversi da persona fisica 

Riassegnazione

La seconda procedura prevista in caso di controversie relative a domini è quella di riassegnazione. Tale procedura è condotta da appositi studi professionali (chiamati Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute, PSRD) i quali devono rispondere a determinati criteri di equità e trasparenza, fissati dal Registro .it nel documento “Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute nell’ambito del ccTLD .it”.

La procedura di riassegnazione ha lo scopo di verificare che un dominio non sia stato registrato e mantenuto in malafede e prevede come unico esito la riassegnazione del dominio al soggetto che ha iniziato l’opposizione.

Una volta attivata la riassegnazione, si potrà in ogni momento comunque ricorrere alla magistratura o all’Arbitrato. Tuttavia, se al contrario si è già dato inizio ad una procedura arbitrale o se si è in attesa di un giudizio pendente da parte di un giudice ordinario non potrà attivarsi questa procedura.

Il nome a dominio può essere assegnato al nuovo Registrante, entro i 30 (trenta) giorni successivi al passaggio in stato di “inactive/toBeReassigned”. Il nuovo Registrante dovrà, come primo passo, contattare il proprio Registrar chiedendo il valore del “contactID” da inserire nella richiesta di riassegnazione. Nel caso in cui la registrazione non si concluda entro i 30 (trenta) giorni successivi al passaggio del nome a dominio nello stato “inactive/toBeReassigned”, questo tornerà libero per una nuova assegnazione secondo il principio del “first come first served”.

Il Registro.it mette a disposizione, anche in tal caso, due moduli per la richiesta di riassegnazione a seconda che avvenga da parte di persona fisica o da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il Registrante, nel caso in cui il nome a dominio sia oggetto di una opposizione attiva, può richiedere direttamente al Registro .it l’immediata cancellazione del nome a dominio senza usufruire dell’eventuale possibilità di ripristino concessagli dallo stato di “pendingDelete/redemptionPeriod” (nel caso di cancellazione effettuata a cura del proprio Registrar).

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