Il diritto all’oblio è stato definito dalla Corte di Cassazione come il «[…] giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata».
Interessante è individuare quando trova applicazione tale diritto, ma soprattutto quando non è possibile vantarlo.
L’applicabilità del diritto all’oblio
Il Regolamento Comunitario sulla protezione dei dati “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” del 27 aprile 2016 (GDPR) prevede all’articolo 17 comma 1 i casi in cui è possibile richiedere la tutela del diritto all’oblio. In particolare, “l’interessato ha il diritto di richiedere la rimozione dei dati personali che lo riguardano se sussiste uno dei seguenti motivi:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
Ma quando non si applica?
Il comma 3 del medesimo articolo, invece, indica quando il trattamento di dati personali è necessario. Dunque, i casi in cui non è possibile vantare il diritto all’oblio sono:
“a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.”