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Diritto all’Oblio, ultime sentenze UE

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Il diritto all’oblio è oggetto di discussione negli ultimi anni. In molte occasioni, infatti, vengono poste questioni giurisprudenziali in relazione a tale diritto dinanzi alla Corte di Giustizia che da ultimo si è pronunciata in materia con sentenza del 25 novembre 2021. Con tale pronuncia, la Corte ha stabilito che non c’è violazione dell’art. 10 della Convenzione Ue per i diritti dell’uomo se una testata online viene condannata a risarcire i danni d’immagine legati alla mancata rimozione di un contenuto dalle proprie pagine web. 

La vicenda in questione 

Nel 2008 la testata online “PrimaDaNoi” aveva pubblicato la notizia di una lite finita male – a coltellate – tra due fratelli nel ristorante di loro proprietà.

Successivamente, uno dei due fratelli citava in giudizio la testata giornalistica in quanto riteneva leso il proprio diritto all’oblio e, pertanto, chiedeva il risarcimento dei danni in quanto nonostante le richieste non aveva visto deindicizzare l’articolo che lo riguardava.

Ancora, si riteneva lesa la privacy in quanto l’articolo era facilmente reperibile in rete e questo determinava un danno d’immagine, anche, al ristorante.

A tali accuse, il direttore della testata rispondeva sostenendo di aver rispettato i criteri della verità, dell’accuratezza e della continenza, senza così ledere alcun diritto all’oblio.

Tuttavia, il giudice civile condannava definitivamente il direttore al pagamento del risarcimento del danno pari a 5.000 euro.

Per tali ragioni, il direttore decideva di proporre ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Europea, in quanto intendeva leso l’articolo 10 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, chiedendo, dunque, la condanna dello stato italiano a risarcire i danni.

In particolare, il direttore sosteneva che la libertà di espressione ed il diritto di cronaca dovessero essere tutelati ai sensi dell’articolo 10 della CEDU e che la condanna al risarcimento dei danni che aveva dovuto pagare fossero illegittimi.

La decisione della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia rigettava il ricorso promosso dal direttore del giornale “PrimaDaNoi”.

I motivi della decisione sono, innanzitutto, il non pregiudizio economico per la testata nella rimozione o deindicizzazione dell’articolo.

Ancora, la Corte evidenziava poiché la vicenda riguardava fatti di natura penale e dunque di dati sensibili, le informazioni diffuse meritavano una tutela rafforzata.

Il trascorrere del tempo veniva addotto come terzo motivo del rigetto da parte dei giudici europei. Infatti, il mantenimento online successivo alla richiesta di rimozione (giunta dopo 8 mesi dal fatto) non è stato ritenuto giustificato dai Giudici di Strasburgo.

Da ultimo, il direttore del quotidiano era stato condannato ad un risarcimento di natura economica e non aveva subìto un procedimento penale per non aver ottemperato al diritto all’oblio ed alla riservatezza del soggetto interessato. La restrizione del diritto previsto dall’articolo 10 della Convenzione EDU, in ragione della legislazione nazionale, è sembrata quindi ragionevole perché bilanciata rispetto agli interessi in gioco e, comunque, proporzionata per quantità e qualità della sanzione.

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