Provvedimento del Garante della Privacy 30 aprile 2020
24 Marzo 2022
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ll reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 20 maggio 2019 aveva ad oggetto la richiesta da parte dell’interessato di ordinare a Google LLC ed a Microsoft Corporation, rispettivamente in qualità di gestori dei motori di ricerca “Google” e “Bing”, la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL collegati ad articoli contenenti notizie relative ad una vicenda giudiziaria nella quale era stato coinvolto, conclusasi nel 2017 con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti – della quale non veniva fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale, come dimostrato dalla documentazione prodotta unitamente all’atto introduttivo del procedimento – e con la contestuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della stessa pena. Clicca qui per leggere il provvedimento integrale del Garante Privacy.
Le motivazioni alla base del reclamo
Il reclamante lamentava il pregiudizio sul diritto all’oblio, derivante anche alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di informazioni inesatte in quanto non aggiornate alla luce dei successivi sviluppi giudiziari, e dunque da ritenersi non attualmente rispondenti all’interesse pubblico, eccependo altresì l’illiceità del trattamento posto in essere dal motore di ricerca in relazione alle particolari garanzie previste dal Regolamento con riguardo al trattamento di dati giudiziari.
Alla luce di quanto contestato, il Garante Privacy invitava la controparte a fornire le proprie osservazioni in merito e di comunicare la loro eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante.
In risposta, Microsoft Corporation dichiarava di aver aderito alle richieste del reclamante provvedendo a rimuovere gli URL indicati dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo del medesimo tramite il motore di ricerca gestito dalla società trattandosi di informazioni di cronaca giudiziaria ancora molto recenti, in quanto tratte da notizie pubblicate negli anni 2017 e 2018 e riferite a fatti di rilievo dal punto di vista dell’interesse pubblico a conoscere della vicenda.
La decisione
L’Autorità Garante privacy attraverso questo provvedimento rilevava sul diritto all’oblio, che la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’interessato, pur avvenuta in tempi recenti, si è conclusa con l’applicazione della pena su richiesta delle parti per effetto della quale l’interessato è stato condannato ad un anno ed otto mesi di reclusione con beneficio della sospensione condizionale della pena.
E la stessa aggiungeva che con riguardo a tale tipologia di procedimento l’art. 24, comma 1, lett. e), del d.P.R. del 14 novembre 2002, n. 313 – recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” – nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte con il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, disponeva l’esclusione dell’iscrizione del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti nel certificato del casellario giudiziale, automatismo espressamente riconosciuto nel provvedimento giudiziale pronunciato nei riguardi dell’interessato e risalente al 2017.
il beneficio in tal modo riconosciuto dall’ordinamento, finalizzato a limitare la conoscibilità della condanna subita da un determinato soggetto, verrebbe, di fatto, vanificato ove fosse consentito al gestore di un motore di ricerca di trattare ulteriormente tale dato attraverso la reperibilità in rete di esso in associazione al nominativo dell’interessato, pregiudicando così la sfera giuridica di quest’ultimo (cfr. cfr. punto 8 parte II delle Linee guida).
Tanto premesso, il Garante Privacy attraverso il provvedimento de quo ingiungeva a Google LLC di rimuovere le URL contestate quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del provvedimento sul diritto all’oblio.