Diritto all’oblio, le linee guida per deindicizzare notizie dai motori di ricerca
13 Giugno 2022
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Con riguardo ai motori di ricerca, il diritto all’oblio può realizzarsi con la c.d. deindicizzazione, ossia la non accessibilità in via diretta della notizia contestata tramite motori di ricerca esterni all’archivio in cui quel contenuto si trova. Non si tratta, dunque, di rimozione/cancellazione di un contenuto.
Appare, pertanto, interessante analizzare il contenuto delle Linee Guida 5/2019, che individuano i criteri del diritto all’oblio nei casi riguardanti i motori di ricerca, elencano i motivi per i quali un interessato può richiedere la deindicizzazione, determinano quali siano le eccezioni all’esercizio di tale diritto.
Quando è possibile chiedere la deindicizzazione?
In particolare, l’articolo 17 del GDPR stabilisce che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano in sei casi, elencati nel seguito del medesimo articolo.
L’articolo 17, par. 1, a) GDPR individua, quale primo motivo per la richiesta di eliminazione di un’informazione pregiudizievole, e dunque per il diritto all’oblio, il venir meno della necessità di conservare i dati personali di un soggetto allorquando siano mutate le finalità del trattamento da parte del motore di ricerca. La norma fa riferimento ai casi in cui le informazioni personali siano inesatte o non aggiornate a causa del trascorrere del tempo.
Tuttavia, la deindicizzazione non avviene di default, ma sarà necessario un bilanciamento tra la tutela della privacy di un interessato e gli interessi degli utenti ad accedere alle informazioni.
Ancora, il medesimo articolo alla lettera b) prevede che la cancellazione delle informazioni e delle URL dal web, potrà ottenersi anche ove l’interessato decida di revocare il consenso al trattamento. Tuttavia, in quest’ultimo caso, la richiesta andrà indirizzata all’editore web. La lettera c), invece, statuisce la possibilità di richiedere la cancellazione delle notizie da Google laddove non sussista più alcun motivo legittimo per perseguire nel trattamento dei dati personali ad opera del titolare. Si fa riferimento, in fattispecie del genere, a notizie che attengono alla vita privata dell’interessato ovvero costituiscono incitamento all’odio, calunnia, diffamazione o analoghi reati di opinione contro l’interessato, quando i dati sono inesatti oppure quando si riferiscono a reati di gravità relativamente minore commesso molto tempo prima e, quindi ,non più interessante per l’opinione pubblica, ma costituiscono solo fonte di pregiudizio per l’interessato.
Vi sono, poi, ulteriori presupposti per richiedere la deindicizzazione previsti rispettivamente dalle lettere d), e) e f) dell’articolo 17, paragrafo 1. Si tratta di: dati trattati con modalità illecite; informazioni personali già cancellate dalla fonte per adempiere ad un obbligo legale e non ancora deindicizzate dal motore di ricerca; dati personali raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori.
Le eccezioni al diritto all’oblio
Sono previste, come si è già avuto modo di chiarire, delle eccezioni all’esercizio del diritto all’oblio.
La prima eccezione riguarda la prevalenza della libertà di espressione e di informazione rispetto al diritto alla privacy. In tal caso, sarà possibile rifiutare di rimuovere un contenuto qualora il motore di ricerca sia in grado di dimostrare che la sua inclusione nell’elenco dei risultati è strettamente necessaria per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet.
Una seconda eccezione comprende quelle situazioni in cui il trattamento è necessario per l’adempimento di un obbligo legale al quale deve sottostare il titolare del trattamento.
La terza e la quarta eccezione riguardano motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e gli scopi di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o scopi statistici, nella misura in cui ciò potrebbe rendere impossibile o compromettere gravemente il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento. Vi è, poi, un’ultima eccezione attinente all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di rivendicazioni legali.